CERTIFICAZIONE UNICA DEI PROFESSIONISTI:  OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL COMUNE NELLA VESTE DI “SOSTITUTO D’IMPOSTA”  

31Ott0:0123:59CERTIFICAZIONE UNICA DEI PROFESSIONISTI:  OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL COMUNE NELLA VESTE DI “SOSTITUTO D’IMPOSTA”  

Event Details

[31 Ottobre – termine perentorio]

Scadenza per la trasmissione telematica della Certificazione unica (Cu) – esercizio 2025 relativa ai compensi (2024) erogati ed alle ritenute operate in relazione ai redditi esenti o non dichiarabili mediante la certificazione dei redditi precompilata.

Normativa di riferimento: artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29, D.P.R. n. 600/1973; art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988; art. 21, comma 15, Legge n. 449/1997; art. 11, Legge n. 413/1991 
 L’adempimento:  Entro il prossimo 31 ottobre l’Ente locale – quale sostituto di imposta – deve inviare telematicamente la Certificazione unica (Cu) – esercizio 2025 dei compensi erogati e delle ritenute operate in relazione ai redditi 2024 esenti o non dichiarabili mediante la certificazione dei redditi precompilata. In linea generale, sono tenute alla compilazione della certificazione unica tutte le amministrazioni pubbliche sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’Inps gestione dipendenti pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’Inps gestione dipendenti pubblici. Per il periodo d’imposta 2024, i Comuni/sostituti d’imposta dovevano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.  Per determinate categorie di sostituiti come, ad esempio, i consulenti o gli avvocati con partita Iva, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025. Il flusso correlato alla certificazione unica deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dall’ente locale tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato.Ricordiamo che l’invio della certificazione si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Attività richiesta al Revisore    Monitoraggio dell’obbligo di invio telematico 

Time

31 Ottobre 2025 0:01 - 23:59(GMT+00:00)

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