CONTI CORRENTI DEDICATI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI: SCADE IL TERMINE PER L’APERTURA
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[31 Dicembre – termine perentorio] Per evitare la sospensione dei rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali i Comuni
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[31 Dicembre – termine perentorio]
Per evitare la sospensione dei rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali i Comuni devono avviare – entro tale scadenza – i relativi conti correnti dedicati.
| Normativa di riferimento: | Articolo 17, DL “Omnibus” n. 113/2024;Articolo 1, comma 790, Legge n. 160/2019; Articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 aprile 2022 n. 101 |
| L’adempimento: | Scade il 31 dicembre 2025 la possibilità, per i Comuni che non avessero già provveduto, di aprire propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell’articolo 1, comma 790, della Legge n. 160/2019. L’apertura evita la sospensione dei rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali a partire dal 1° gennaio 2026. Sino a tale data, nei confronti dei concessionari che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali affidanti, non trovano applicazione le disposizioni sulla cancellazione dall’albo e sulla decadenza dalle gestioni, previste dall’articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 aprile 2022 n. 101. In tal caso però gli stessi soggetti sono tenuti a riversare entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell’ente locale affidante. Qualora, malgrado l’apertura del conto dedicato, i concessionari continuassero ad incassare direttamente le somme, si attiverebbe nei loro confronti la decadenza di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali l’incasso diretto viene protratto. |
| Attività richiesta al Revisore | Verifica di conformità all’obbligo di legge |
Time
31 Dicembre 2025 0:01 - 23:59(GMT+00:00)

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