RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2024: DELIBERAZIONE CONSILIARE E OBBLIGO DI INVIO AL MEF E ALLA CORTE DEI CONTI
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[31 Dicembre – termine perentorio] Adozione provvedimento consiliare di riscontro (ed eventuale riassetto) delle partecipazioni possedute dal Comune, con annessa Relazione tecnica. Obbligo di
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[31 Dicembre – termine perentorio]
Adozione provvedimento consiliare di riscontro (ed eventuale riassetto) delle partecipazioni possedute dal Comune, con annessa Relazione tecnica. Obbligo di trasmissione al MEF ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.
| Normativa di riferimento: | Artt. 19, comma 5, 20 D.lgs n. 175/2016 |
| L’adempimento: | Il Comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di Riassetto, corredato da un’apposita Relazione tecnica, avente ad oggetto la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione qualora ricorrano i seguenti presupposti (di cui al 2° comma, art 20 del D.lgs n. 175/2016): a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, Dlgs n. 175/2016; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla competente Sezione della Corte dei Conti. I provvedimenti attuativi vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi (con le modalità di cui all’articolo 17, D.L. n. 90 del 2014, conv. dalla Legge n. 114/2014) alla struttura del MEF di cui all’art 15, Dlgs n. 175/2016 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente.In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, il Comune deve approvare una Relazione sull’Attuazione del piano, nella quale devono trovare esplicitazione i risultati conseguiti. Anche tale contesto comporta l’adempimento dei medesimi obblighi di trasmissione di cui poc’anzi. |
| Attività richiesta al Revisore | Sui Piani di razionalizzazione delle partecipazioni sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’Organo di Revisione che discende direttamente dal primo comma, lettera b], punto 3] dell’art 239 del Tuel. Obbligo che però si “accompagna” a quello del Segretario comunale, il quale “può” essere assoggettato a responsabilità erariale al manifestarsi, d’innanzi alla Corte dei Conti, ad esempio, di un piano incompleto . La necessità del parere del Revisore sul Piani di razionalizzazione è stata negata dalle istruzioni dell’Ancrel e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’ottica di evitare ai professionisti l’obbligo di un visto, per sua natura “oggettivo”, su un documento caratterizzato da un’ampia discrezionalità politica. La Corte dei Conti, Sezione di controllo regionale dell’Emilia Romagna, nella delibera n. 3/2018, ne prende atto, definendo però il giudizio dell’Organo di Revisione almeno “opportuno”. |
Time
31 Dicembre 2025 0:01 - 23:59(GMT+00:00)

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