INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP 2025
31Ott0:0123:59INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP 2025
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[31 Ottobre – termine perentorio] L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale, ha approvato il Modello annuale “Irap/2025”. Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della
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[31 Ottobre – termine perentorio]
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale, ha approvato il Modello annuale “Irap/2025”. Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), la Dichiarazione Irap deve essere inviata separatamente rispetto al Modello “Unico Enc”.
| Normativa di riferimento: | Art 2, comma 6 e art 4, comma 1, lettera u), D.lgs n. 108/2024, Art 11, D.lgs n. 1/2024,Art 1, comma 52, Legge n. 244/2007,Art 1, commi 932-934, Legge n. 205/2017 |
| L’adempimento: | Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), la Dichiarazione Irap deve essere inviata separatamente rispetto al Modello “Unico Enc”. Si rammenta quindi di non inserire i Quadri della Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici” all’interno del Modello “Unico/Enti non commerciali”, e di compilare soltanto gli appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti appunto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli riguardanti le generalità dei contribuenti, e ad inviare tale Dichiarazione in via autonoma. Nello specifico, i Quadri della Dichiarazione “Irap” che gli Enti Locali sono chiamati a compilare sono:- il Frontespizio;- il Quadro “IK” – “Amministrazioni ed Enti pubblici”;- il Quadro “IR” – “Ripartizione della base imponibile e dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferimento al Quadro “IK”;- (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezioni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del Quadro “IK”) e, per entrambe, il codice-attività 84.11.10, che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente Locale. Per quanto concerne la sottoscrizione del modello da parte dell’Organo di Revisione, occorre soffermarsi sulla dualità e sulla diversità di peso e di enfasi che possono configurarsi rispetto al “visto di conformità”. Secondo l’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), il Comune che intende compensare, in modo “orizzontale”, un credito Irap commerciale superiore a € 15.000 (non quello istituzionale, in quanto compensabile solo in modo “verticale” – Irap su Irap – versando di meno fino a concorrenza), dovrà obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap”, il “visto di conformità” di un Professionista abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di Revisione (Risoluzione Ag. Entrate n. 90/10). Rispetto alla Dichiarazione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è richiesta soltanto in caso di compensazione orizzontale, ma non costituisce elemento obbligatorio), sulla Dichiarazione “Irap” la firma dell’Organo di Revisione costituisce elemento obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che assume la stessa qualora risulti (rigo IR30) un credito Irap “commerciale” superiore a Euro 15.000 e non sia presente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. In tal caso, infatti, detta firma sarà equivalente al “visto di conformità”, e dovrà essere apposta nell’apposito spazio “Firma per attestazione” oltre che in quello “Firma della dichiarazione” (obbligatorio). |
Time
31 Ottobre 2025 0:01 - 23:59(GMT+00:00)

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